Seleziona una pagina

Ultimo aggiornamento 4 anni fa

Slittamento dei termini per adottare il tracciato XMLPA 1.6. Quali sono i principali cambiamenti?

Con il provvedimento dello scorso 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche di generazione del file XMLPA alla versione 1.6 che le aziende potranno applicare dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento ai nuovi requisiti, la trasmissione al SdI e il recapito delle fatture elettroniche sono consentiti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 secondo le specifiche (ver. 1.5) approvate con il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018.

Secondo quanto definito dal provvedimento 166579/2020 del 20 aprile, divulgato in seguito all’emergenza sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato il passaggio obbligatorio al nuovo tracciato XMLPA, versione 1.6, al 1° gennaio 2021.

LEGGI ANCHE: Obiettivo 2020: Peppol e il protocollo di comunicazione AS4

I principali cambiamenti

Le modifiche riguardano principalmente i tag Natura IVA e Tipo Documento, per i quali sono stati introdotti valori più funzionali alla precompilazione dei registri IVA, prossimo obiettivo dell’AdE, e anche all’automazione del processo di contabilizzazione.

Per il tag Natura IVA, il nuovo schema prevede l’indicazione dettagliata delle operazioni per le quali non è applicabile l’imposta. Le codifiche generiche N2, N3 e N6, infatti, vengono sostituite da denominazioni di dettaglio, che consentiranno una mappatura diretta con la liquidazione IVA.

Codifica attuale
ammessa fino al 31/12/2020
Nuova codifica ammessa dal 01/10/2020
N2 non soggette N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
N2.2 non soggette: altri casi.
N3 non imponibili N3.1 non imponibili: esportazioni;
N3.2 non imponibili: cessioni intracomunitarie;
N3.3 non imponibili: cessioni verso San Marino;
N3.4 non imponibili: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
N3.5 non imponibili: a seguito di dichiarazioni d’intento;
N3.6 non imponibili: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
N6 inversione contabile N6.1 inversione contabile: cessione di rottami e altri materiali di recupero;
N6.2 inversione contabile: cessione di oro e argento puro;
N6.3 inversione contabile: subappalto nel settore edile;
N6.4 inversione contabile: cessione di fabbricati;
N6.5 inversione contabile: cessione di telefoni cellulari;
N6.6 inversione contabile: cessione di prodotti elettronici;
N6.7 inversione contabile: prestazioni comparto edile e settori connessi;
N6.8 inversione contabile: operazioni settore energetico;
N6.9 inversione contabile: altri casi.

Il tracciato 1.6 introduce nuovi codici anche per il tag Tipo Documento che potrebbero risultare molto utili per evitare l’esterometro per il ciclo passivo. Tra le nuove voci, ricordiamo le codifiche TD24 e TD25 intitolate alla fatturazione differita che, verosimilmente, consentiranno al Sistema di Interscambio (SdI) di individuarla con certezza.

Nuove codifiche ammesse dal 01/10/2020
TD16: integrazione fattura reverse charge interno
TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20: da autofattura ad autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21: autofattura per splafonamento
TD22: estrazione beni da Deposito IVA
TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a
TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b
TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Per rimanere aggiornati sul mondo della fatturazione elettronica e non solo, seguici su LinkedIn!