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Ultimo aggiornamento 4 anni fa

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato le nuove specifiche tecniche dei tracciati della fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di recepire “anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria. (…) sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche ‘TipoDocumento’ e ‘Natura’ rispetto alla normativa fiscale”.

L’intervento va nella direzione, annunciata da tempo, di arrivare a produrre Dichiarazione e Liquidazione IVA precompilate, così come già avviene per la dichiarazione dei redditi (730).

Nel dettaglio

Il provvedimento del 28 febbraio 2020 approva nuove specifiche tecniche con decorrenza 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle allegate al provvedimento del 30 aprile 2018. Per consentire un graduale adeguamento al nuovo tracciato, il Sistema di Interscambio (SdI) continuerà ad accettare la versione odierna della fattura fino al 30 settembre 2020.

Dunque, a partire dal 1° ottobre 2020, Sdi accetterà solo i documenti predisposti, fra cui la fattura elettronica, con il nuovo schema v1.2.1 approvato dal provvedimento del 28 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Tra le principali novità introdotte alla fatturazione elettronica ricordiamo in particolare le seguenti codifiche.

Per iniziare, ci sono le specifiche riguardo il TipoDocumento:

TD01: Fattura
TD02: acconto/anticipo su fattura
TD03: acconto/anticipo su parcella
TD04: nota di credito
TD05: nota di debito
TD06: parcella
TD16: integrazione fattura reverse charge interno
TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72
TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex. art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21: autofattura per splafonamento
TD22: estrazione beni da Deposito IVA
TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett.a)
TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex. art.36 DPR 633/72)
TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Poi, ci sono le modifiche a Natura:

N1: escluse ex art. 15
N2: non soggette
N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2: non soggette – altri casi
N3: non imponibili
N3.1: non imponibili – esportazioni
N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4: esenti
N5: regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6: inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9: inversione contabile – altri casi
N7: IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Infine, ci sono gli aggiornamenti relativi a TipoRitenuta:

RT01: ritenuta persone fisiche
RT02: ritenuta persone giuridiche
RT03: contributo INPS
RT04: contributo ENASARCO
RT05: contributo ENPAM
RT06: altro contributo previdenziale

Clicca qui per il provvedimento ufficiale.

Stay tuned!