Ultimo aggiornamento 4 anni fa
Slittamento dei termini per adottare il tracciato XMLPA 1.6. Quali sono i principali cambiamenti?
Con il provvedimento dello scorso 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche di generazione del file XMLPA alla versione 1.6 che le aziende potranno applicare dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento ai nuovi requisiti, la trasmissione al SdI e il recapito delle fatture elettroniche sono consentiti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 secondo le specifiche (ver. 1.5) approvate con il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018.
Secondo quanto definito dal provvedimento 166579/2020 del 20 aprile, divulgato in seguito all’emergenza sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato il passaggio obbligatorio al nuovo tracciato XMLPA, versione 1.6, al 1° gennaio 2021.
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I principali cambiamenti
Le modifiche riguardano principalmente i tag Natura IVA e Tipo Documento, per i quali sono stati introdotti valori più funzionali alla precompilazione dei registri IVA, prossimo obiettivo dell’AdE, e anche all’automazione del processo di contabilizzazione.
Per il tag Natura IVA, il nuovo schema prevede l’indicazione dettagliata delle operazioni per le quali non è applicabile l’imposta. Le codifiche generiche N2, N3 e N6, infatti, vengono sostituite da denominazioni di dettaglio, che consentiranno una mappatura diretta con la liquidazione IVA.
Codifica attuale ammessa fino al 31/12/2020 |
Nuova codifica ammessa dal 01/10/2020 |
N2 non soggette | N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72; N2.2 non soggette: altri casi. |
N3 non imponibili | N3.1 non imponibili: esportazioni; N3.2 non imponibili: cessioni intracomunitarie; N3.3 non imponibili: cessioni verso San Marino; N3.4 non imponibili: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; N3.5 non imponibili: a seguito di dichiarazioni d’intento; N3.6 non imponibili: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond. |
N6 inversione contabile | N6.1 inversione contabile: cessione di rottami e altri materiali di recupero; N6.2 inversione contabile: cessione di oro e argento puro; N6.3 inversione contabile: subappalto nel settore edile; N6.4 inversione contabile: cessione di fabbricati; N6.5 inversione contabile: cessione di telefoni cellulari; N6.6 inversione contabile: cessione di prodotti elettronici; N6.7 inversione contabile: prestazioni comparto edile e settori connessi; N6.8 inversione contabile: operazioni settore energetico; N6.9 inversione contabile: altri casi. |
Il tracciato 1.6 introduce nuovi codici anche per il tag Tipo Documento che potrebbero risultare molto utili per evitare l’esterometro per il ciclo passivo. Tra le nuove voci, ricordiamo le codifiche TD24 e TD25 intitolate alla fatturazione differita che, verosimilmente, consentiranno al Sistema di Interscambio (SdI) di individuarla con certezza.
Nuove codifiche ammesse dal 01/10/2020 |
TD16: integrazione fattura reverse charge interno |
TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20: da autofattura ad autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21: autofattura per splafonamento |
TD22: estrazione beni da Deposito IVA |
TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a |
TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b |
TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) |
TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
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